Carne coltivata e denominazione dei prodtti a base di proteine vegetali
17144
post-template-default,single,single-post,postid-17144,single-format-standard,bridge-core-2.3.4,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-22.0,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-15713

Carne coltivata e denominazione dei prodtti a base di proteine vegetali

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul divieto di carne coltivata.
Oltre a stabilire il divieto di produzione, promozione e commercializzazione di alimenti e mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati, l’art. 3 della Legge introduce per la produzione e la commercializzazione di prodotti trasformati contenenti proteine vegetali, il divieto di utilizzo di:
a) denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne;
b) riferimenti alle specie animali o gruppi di specie animale o a una morfologia animale o un’anatomia animale;
c) terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;
d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.
Con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, il Ministero dell’Agricoltura delle Sovranità Alimentare e delle Foreste stabilirà un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che, se ricondotte a prodotti vegetali, possono indurre in errore il consumatore sulla composizione dell’alimento.
Ai sensi dell’art. 5 della Legge, la violazione dell’art. 3 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 60.000 o del 10% del fatturato totale annuo fino a un massimo previsto di euro 150.000 euro.

a cura dell’Avv. Marco Dallavalle (dello Studio Legale Ventimiglia)