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Mese: Novembre 2023

Il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
Il Parlamento Europeo ha approvato nei giorni scorsi a maggioranza il nuovo Regolamento imballaggi e rifiuti di imballaggio (Ppwr – Packaging and Packaging Waste Regulation).
I punti principali del testo sono:

  • riduzione generale e graduale degli imballaggi utilizzati (5% entro il 2030, 10% entro il 2035 e 15% entro il 2040);
  • maggior riduzione per gli imballaggi in plastica (10% entro il 2030, 15% entro il 2035 e 20% entro il 2040);
  • divieto di vendita di sacchetti di plastica molto leggeri (inferiori a 15 micron) a meno che non siano necessari per motivi igienici o forniti come imballaggio primario dei prodotti sfusi;
  • forte limitazione, tranne che per i prodotti alimentari, delle confezioni monouso (ad. es prodotti da toilette negli hotel);
  • eliminazione per i prodotti ortofrutticoli in quantità inferiori a 1.5 Kg delle confezioni monouso (ad. es reti per le arance, cestini per i pomodori ecc.);
  • divieto assoluto della presenza di Pfas e bisfenolo A negli imballaggi a contatto con gli alimenti;

L’atto tuttavia non entrerà subito in vigore in quanto i successivi passaggi prevedono la valutazione del Regolamento approvato da parte del Consiglio UE e il negoziato del “trilogo” (Consiglio, Commissione e Parlamento).

a cura dell’Avv. Marco Dallavalle (dello Studio Legale Ventimiglia)

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Carne coltivata e denominazione dei prodtti a base di proteine vegetali

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul divieto di carne coltivata.

Oltre a stabilire il divieto di produzione, promozione e commercializzazione di alimenti e mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati, l’art. 3 della Legge introduce per la produzione e la commercializzazione di prodotti trasformati contenenti proteine vegetali, il divieto di utilizzo di:

  • denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne;
  • riferimenti alle specie animali o gruppi di specie animale o a una morfologia animale o un’anatomia animale;
  • terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;
  • nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.

Con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, il Ministero dell’Agricoltura delle Sovranità Alimentare e delle Foreste stabilirà un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che, se ricondotte a prodotti vegetali, possono indurre in errore il consumatore sulla composizione dell’alimento.

Ai sensi dell’art. 5 della Legge, la violazione dell’art. 3 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 60.000 o del 10% del fatturato totale annuo fino a un massimo previsto di euro 150.000 euro.

a cura dell’Avv. Marco Dallavalle (dello Studio Legale Ventimiglia)

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Foto: Luigi Augusto Perolfi