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Carne coltivata e denominazione dei prodtti a base di proteine vegetali

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul divieto di carne coltivata.

Oltre a stabilire il divieto di produzione, promozione e commercializzazione di alimenti e mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati, l’art. 3 della Legge introduce per la produzione e la commercializzazione di prodotti trasformati contenenti proteine vegetali, il divieto di utilizzo di:

  • denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne;
  • riferimenti alle specie animali o gruppi di specie animale o a una morfologia animale o un’anatomia animale;
  • terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;
  • nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.

Con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, il Ministero dell’Agricoltura delle Sovranità Alimentare e delle Foreste stabilirà un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che, se ricondotte a prodotti vegetali, possono indurre in errore il consumatore sulla composizione dell’alimento.

Ai sensi dell’art. 5 della Legge, la violazione dell’art. 3 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 60.000 o del 10% del fatturato totale annuo fino a un massimo previsto di euro 150.000 euro.

a cura dell’Avv. Marco Dallavalle (dello Studio Legale Ventimiglia)

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Foto: Luigi Augusto Perolfi