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Autore: admin

Salva Milano: un’opportunità per ripartire

Con 172 voti a favore e 41 contrari, la scorsa settimana è stata approvata alla Camera, dopo un lungo e tortuoso iter, la proposta di legge c.d. “Salva Milano”, che nei prossimi giorni sarà, dunque, sottoposta all’esame del Senato.

La norma ha suscitato accese polemiche e i suoi detrattori l’hanno equiparata, senza troppi giri di parole, ad un condono, volto a favorire i grandi speculatori immobiliari.

Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi Plus Diritto

a cura dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia e dell’Avv. Davide Zaninetta (dello Studio Legale Ventimiglia)

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Whistleblowing: aperta la consultazione sulle nuove Linee Guida di ANAC

Il 7 novembre 2024 è stata avviata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) la consultazione pubblica online del nuovo schema di “Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione”. Tale consultazione è finalizzata a raccogliere commenti ed osservazioni da parte degli stakeholder tramite la compilazione di un apposito questionario messo a disposizione sul sito istituzionale dell’Autorità, così da implementare il documento elaborato da ANAC.

Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi Plus Diritto

a cura dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia e del Dott. Matteo Ballardini (dello Studio Legale Ventimiglia)

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Dott. Luigi Cajazzo – Inchiesta Covid

Comunicato del difensore

A distanza di quattro anni dall’avvio della c.d. “Inchiesta Covid”, che ha visto coinvolto, tra gli altri, il Dott. Luigi Cajazzo, in allora Direttore Generale dell’Assessorato al Welfare di Regione Lombardia, si è definita oggi anche l’ultima costola di questo procedimento.

A seguito del provvedimento archiviativo emesso dal Tribunale dei Ministri e della richiesta di archiviazione formulata nel mese di giugno u.s. dalla Procura meneghina in relazione alla unica ipotesi di reato residuata (avente ad oggetto la fattispecie di cui all’art. 328 c.p.), il GIP ha, infatti, disposto l’archiviazione del procedimento accogliendo le argomentazioni della difesa.

Con questo provvedimento è stata finalmente esclusa, anche nelle competenti sedi giudiziarie, qualsivoglia responsabilità del Dott. Cajazzo con riferimento alla gestione della pandemia da Covid-19. Il GIP, oltre a confermare l’inidoneità del Piano pandemico a fronteggiare tale pandemia, ha, infatti, riconosciuto come tutti i protagonisti di questa vicenda si siano prontamente attivati, ponendo in essere tutte le misure atte a contenere tale virus, sulla base delle conoscenze medico-scientifiche in allora a disposizione.

“Si chiude finalmente una vicenda che ha segnato il nostro Paese nonché tutti coloro che, come il Dott. Cajazzo, hanno combattuto in prima linea in quei terribili mesi. Non posso che esprimere la mia soddisfazione per un epilogo tanto atteso, che restituisce la verità dei fatti e riabilita, anche agli occhi dell’opinione pubblica, la figura del Dott. Cajazzo, professionista esemplare che ha sempre lavorato al servizio delle Istituzioni con abnegazione e probità”.

Fabrizio Ventimiglia, Studio Legale Ventimiglia

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Il mero trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare in favore di società operative non integra il reato di autoriciclaggio

A parere della Suprema Corte (Cass. Pen. Sez. V, 21.05.2024, n. 20152), affinché si configuri il reato di antiriciclaggio è necessario un quid pluris che denoti l’attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene.

Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi Plus Diritto

a cura dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia e della Dott.ssa Chiara Caputo (dello Studio Legale Ventimiglia)

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Dott.ssa Chiara Caputo

Dott.ssa Chiara Caputo

Chiara Caputo è entrata a far parte dello Studio Legale Ventimiglia a marzo 2023.

Si occupa prevalentemente di diritto penale commerciale, fallimentare e di diritto penale tributario. Collabora anche in attività di assistenza stragiudiziale in materia di D.lgs. 231/2001 e di consulenza in ambito Privacy-Reg. europeo 2016/679 “GDPR Privacy”.

Chiara scrive, inoltre, articoli di aggiornamento normativo e note a sentenza per Diritto 24, Portale Giuridico del Sole 24 Ore.

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Comunicazione della Commissione europea sull’uso essenziale delle sostanze chimiche

La Commissione Europea ha diffuso la Comunicazione riguardante i Criteri Guida e Principi relativi al concetto di “Uso Essenziale” nella legislazione dell’Unione Europea riguardante le sostanze chimiche.

Vista la centralità di queste sostanze nelle principali catene del valore europee, che spaziano dai prodotti per i consumatori all’elettronica, ai trasporti (compresi le batterie per veicoli elettrici), ai materiali da costruzione e ad altri settori, è emersa la necessità di intervenire per ridurre e prevenire i danni ambientali e per la salute umana derivanti dal loro utilizzo.

Il concetto di “Uso Essenziale” era stato originariamente introdotto all’interno della Strategia per la Sostenibilità delle Sostanze Chimiche della Commissione Europea, con l’obiettivo di contribuire a raggiungere gli obiettivi di inquinamento zero e per un ambiente privo di sostanze tossiche all’interno del Green Deal europeo. L’obiettivo generale di questo principio era quello di agevolare il processo decisionale e aumentare l’efficienza normativa per conseguire una rapida eliminazione delle sostanze più dannose negli utilizzi non essenziali. Al contempo, si mirava a garantire la possibilità di continuare a utilizzare tali sostanze per scopi essenziali per la società e per mantenere la disponibilità di prodotti fondamentali per la salute umana e animale.

Per gli utilizzi che risultano essenziali per la società, il concetto può offrire alle aziende la certezza che le sostanze altrimenti destinate alla progressiva eliminazione possano continuare ad essere impiegate per soddisfare le necessità della comunità, fino a quando non saranno disponibili alternative. Inoltre, tale concetto può fungere da strumento per fornire incentivi nell’ambito di schemi volontari come la finanza sostenibile e, eventualmente, altre iniziative volte a promuovere e premiare la transizione verso prodotti e pratiche più sicuri e sostenibili.

Tuttavia, ad oggi nessuna legislazione dell’UE conteneva una definizione degli utilizzi essenziali delle sostanze; pertanto, questo principio non aveva ancora alcun effetto legale.

La Comunicazione ha quindi l’obiettivo di promuovere chiarezza sui criteri del principio di “Uso Essenziale”, per cui l’utilizzo di una sostanza dannosa è ritenuto essenziale solo nei seguenti casi:

  • il suo utilizzo è necessario per la salute o la sicurezza o per il funzionamento della società;
  • non si individuano alternative accettabili.

Tra i principi del concetto di uso essenziale vengono ricordati:

  • l’obiettivo di accelerare il processo di sostituzione delle sostanze più dannose non essenziali;
  • il fine di condurre un’analisi del contesto di uso delle sostanze e dello scopo, per determinarne l’effettiva necessità per la società;
  • l’intento di minimizzare l’esposizione delle sostanze dannose;
  • la necessità di creare piani di sostituzione con impegni, tempistiche e passi previsti per la transizione verso le alternative.

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Il Parlamento europeo approva definitivamente la revisione della Direttiva sulle Emissioni industriali (IED)

Il Parlamento europeo ha approvato – martedì 12 marzo – in via definitiva l’accordo raggiunto con gli Stati membri sulla revisione della Direttiva sulle emissioni industriali (IED) e sul Regolamento sul nuovo Portale delle emissioni industriali.

La normativa introdurrà l’obbligo per i settori industriali interessati di fissare livelli di emissioni nocive più stringenti possibili. Per combattere la scarsità d’acqua, ci saranno obiettivi di prestazione ambientale obbligatori sul consumo di acqua.

Per quanto riguarda i rifiuti, l’efficienza delle risorse, l’efficienza energetica e l’uso delle materie prime, gli obiettivi vincolanti saranno fissati entro un intervallo di valori, mentre saranno indicativi per quanto riguarda l’utilizzo di nuove tecniche.

La Direttiva copre anche gli impianti dell’industria estrattiva (miniere) e i grandi impianti che producono batterie.

Per quanto riguarda le aziende zootecniche, la norma prevede di estendere le misure sulle emissioni industriali agli allevamenti di suini con più di 350 unità di bestiame adulto (UBA); sono escluse le aziende che allevano suini in modo estensivo o biologico e quelle che lo fanno all’esterno per un periodo di tempo significativo su un anno. Per il pollame, la direttiva si applica alle aziende con galline da uova in numero superiore alle 300 unità, e alle aziende con polli da carne con più di 280 unità. Per le aziende che allevano sia suini che pollame, il limite sarà di 380 unità complessive.

La Commissione valuterà, entro il 31 dicembre 2026, se intervenire anche sulle emissioni derivanti dall’allevamento di bestiame, come i bovini, e la possibile istituzione di una clausola di reciprocità per garantire che i produttori al di fuori dell’UE soddisfino requisiti simili alle norme europee quando esportano verso l’UE.

La Direttiva mira anche a migliorare la trasparenza e partecipazione del pubblico in relazione alla fornitura di licenze, al funzionamento e al controllo degli impianti regolamentati, attraverso la creazione del Portale UE sulle emissioni industriali, che sostituirà l’attuale registro europeo delle emissioni inquinanti, in cui i cittadini potranno accedere ai dati su tutte le licenze UE e sulle attività inquinanti locali.

Le imprese che non si conformano potranno essere penalizzate per una somma pari almeno al 3% del fatturato annuo interno all’UE dell’operatore che ha compiuto le infrazioni più gravi.

I Paesi UE daranno ai cittadini colpiti dall’inosservanza delle norme il diritto di chiedere un risarcimento per i danni causati alla loro salute.

La legge deve ora essere adottata anche dal Consiglio europeo, prima di essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrare in vigore 20 giorni dopo.

Gli Stati membri avranno poi 22 mesi per conformarsi a questa direttiva.

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Il Parlamento europeo approva il Regolamento sull’Intelligenza Artificiale

Mercoledì 13 marzo la plenaria del Parlamento europeo ha approvato il Regolamento sull’intelligenza artificiale (IA). Obiettivo della norma è proteggere i diritti fondamentali, la democrazia, lo Stato di diritto e la sostenibilità ambientale dai sistemi di IA ad alto rischio, promuovendo nel contempo l’innovazione e assicurando all’Europa un ruolo guida nel settore. Il Regolamento stabilisce obblighi per l’IA sulla base dei possibili rischi e del livello d’impatto.

Le nuove norme mettono fuori legge alcune applicazioni di IA che minacciano i diritti dei cittadini. Tra queste, i sistemi di categorizzazione biometrica basati su caratteristiche sensibili e l’estrapolazione indiscriminata di immagini facciali da internet o dalle registrazioni dei sistemi di telecamere a circuito chiuso per creare banche dati di riconoscimento facciale. Saranno vietati anche i sistemi di riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e nelle scuole, i sistemi di credito sociale, le pratiche di polizia predittiva (se basate esclusivamente sulla profilazione o sulla valutazione delle caratteristiche di una persona) e i sistemi che manipolano il comportamento umano o sfruttano le vulnerabilità delle persone.

Anche le forze dell’ordine non potranno fare ricorso ai sistemi di identificazione biometrica, tranne in alcune situazioni specifiche espressamente previste dalla legge. L’identificazione “in tempo reale” potrà essere utilizzata solo se saranno rispettate garanzie rigorose, ad esempio se l’uso è limitato nel tempo e nello spazio e previa autorizzazione giudiziaria o amministrativa. Gli usi ammessi includono, ad esempio, la ricerca di una persona scomparsa o la prevenzione di un attacco terroristico. L’utilizzo di questi sistemi a posteriori è considerato ad alto rischio. Per questo, per potervi fare ricorso, l’autorizzazione giudiziaria dovrà essere collegata a un reato.

Sono previsti obblighi chiari anche per altri sistemi di IA ad alto rischio (che potrebbero arrecare danni significativi alla salute, alla sicurezza, ai diritti fondamentali, all’ambiente, alla democrazia e allo Stato di diritto). Rientrano in questa categoria gli usi legati a infrastrutture critiche, istruzione e formazione professionale, occupazione, servizi pubblici e privati di base (ad esempio assistenza sanitaria, banche, ecc.), alcuni sistemi di contrasto, migrazione e gestione delle frontiere, giustizia e processi democratici (come nel caso di sistemi usati per influenzare le elezioni). Per questi sistemi vige l’obbligo di valutare e ridurre i rischi, mantenere registri d’uso, essere trasparenti e accurati e garantire la sorveglianza umana. I cittadini avranno diritto a presentare reclami sui sistemi di IA e a ricevere spiegazioni sulle decisioni basate su sistemi di IA ad alto rischio che incidono sui loro diritti.

I sistemi di IA per finalità generali e i modelli su cui si basano dovranno soddisfare determinati requisiti di trasparenza e rispettare le norme UE sul diritto d’autore durante le fasi di addestramento dei vari modelli. I modelli più potenti, che potrebbero comportare rischi sistemici, dovranno rispettare anche altri obblighi, ad esempio quello di effettuare valutazioni dei modelli, di valutare e mitigare i rischi sistemici e di riferire in merito agli incidenti.

Inoltre, le immagini e i contenuti audio o video artificiali o manipolati (i cosiddetti “deepfake”) dovranno essere chiaramente etichettati come tali.

I paesi dell’UE dovranno istituire e rendere accessibili a livello nazionale spazi di sperimentazione normativa e meccanismi di prova in condizioni reali (in inglese sandbox), in modo che PMI e start-up possano sviluppare sistemi di IA innovativi e addestrarli prima di immetterli sul mercato.

Il Regolamento deve ancora essere sottoposto alla verifica finale dei giuristi-linguisti e dovrebbe essere adottato definitivamente prima della fine della legislatura, con procedura di rettifica; dovrà essere anche formalmente approvata dal Consiglio europeo.

Entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE e inizierà ad applicarsi 24 mesi dopo l’entrata in vigore, salvo per quanto riguarda: i divieti relativi a pratiche vietate, che si applicheranno a partire da sei mesi dopo l’entrata in vigore; i codici di buone pratiche (nove mesi dopo); le norme sui sistemi di IA per finalità generali, compresa la governance (12 mesi) e gli obblighi per i sistemi ad alto rischio (36 mesi).

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Consiglio e Parlamento europeo raggiungono un accordo sulla proposta di Regolamento su imballaggi e rifiuti da imballaggio (PPWR)

Commento a Corte di Cassazione, Sez. III Penale, Sentenza 5 marzo 2025, n. 9140

Nella tarda serata di mercoledì 4 marzo, Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sulla proposta di Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

L’accordo provvisorio mantiene gli obiettivi principali per il 2030 e il 2040 per quanto riguarda il contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi di plastica, esentando da tali obiettivi gli imballaggi di plastica compostabili e gli imballaggi la cui componente di plastica rappresenta meno del 5 % del peso totale dell’imballaggio.

Il testo stabilisce nuovi obiettivi vincolanti di riutilizzo per il 2030 e obiettivi indicativi per il 2040 per bevande alcoliche e analcoliche (esclusi vino e vini aromatizzati, latte e altre bevande altamente deperibili), imballaggi per il trasporto e la vendita (esclusi gli imballaggi utilizzati per merci pericolose o attrezzature di grandi dimensioni e imballaggi flessibili a diretto contatto con gli alimenti) e imballaggi raggruppati. Gli imballaggi in cartone sono generalmente esentati da tali requisiti.

Viene stabilito l’obbligo per le imprese di asporto di offrire ai clienti la possibilità di portare i propri contenitori da riempire con bevande fredde o calde o cibi pronti, senza costi aggiuntivi; inoltre, entro il 2030, le attività di asporto dovranno offrire almeno il 10% dei prodotti in formati adatti al riutilizzo. Le nuove norme esentano le microimprese dal conseguimento di tali obiettivi e introducono la possibilità per gli operatori economici di costituire pool di un massimo di cinque distributori finali per raggiungere gli obiettivi di riutilizzo delle bevande.

Entro il 2029 gli Stati membri dovranno garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori metallici per bevande anche istituendo sistemi di restituzione su cauzione (DRS); saranno esentati dall’obbligo di introdurre sistemi di restituzione su cauzione se raggiungono un tasso di raccolta differenziata superiore all’80 % nel 2026 e se presentano un piano per conseguire l’obiettivo generale di raccolta differenziata del 90 % entro il 2029. Viene poi introdotta una deroga quinquennale generale al conseguimento degli obiettivi di riutilizzo a condizioni specifiche, tra cui il superamento di 5 punti percentuali degli obiettivi di riciclaggio da conseguire entro il 2025.

Le nuove norme introducono restrizioni su alcuni formati di imballaggio, tra cui gli imballaggi in plastica monouso per frutta e verdura, per alimenti e bevande, condimenti, salse all’interno del settore HORECA, per i piccoli prodotti cosmetici e da toeletta utilizzati nel settore ricettivo (ad esempio flaconi di shampoo o lozioni per il corpo) e per i sacchetti di plastica molto leggeri (ad esempio quelli offerti nei mercati per generi alimentari sfusi), mentre non valgono per quelli in plastica compostabile e per quelli compositi in plastica e carta. L’accordo invita la Commissione a valutare, tre anni dopo l’entrata in vigore del regolamento, lo stato dello sviluppo tecnologico degli imballaggi di plastica a base biologica e, sulla base di tale valutazione, a stabilire requisiti di sostenibilità per il contenuto biologico negli imballaggi di plastica.

Il testo dell’accordo introduce infine una restrizione all’immissione sul mercato di imballaggi a contatto con gli alimenti contenenti sostanze alchiliche per- e polifluorurate (PFAS) al di sopra di determinate soglie. Al fine di evitare sovrapposizioni con altri atti legislativi, la Commissione dovrà valutare la necessità di modificare tale restrizione entro quattro anni dalla data di applicazione del regolamento.

Rispetto all’orientamento generale approvato dal Consiglio europeo il 18 dicembre 2023 con il solo voto contrario dell’Italia, l’accordo raggiunto ieri viene incontro ad alcune delle richieste del nostro Paese, soprattutto ampliando le deroghe previste.

L’accordo provvisorio sarà ora sottoposto all’approvazione dei rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio (COREPER I) e alla Commissione ENVI (ambiente) del Parlamento; se approvato, il testo dovrà essere formalmente adottato da entrambe le istituzioni, previa revisione da parte di giuristi linguisti, prima di poter essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrare in vigore. Il regolamento si applicherà a partire da 18 mesi dopo la data di entrata in vigore.

In allegato il testo della Proposta iniziale della Commissione europea, presentata il 30 novembre 2022 e l’orientamento generale votato dal Consiglio il 18 dicembre 2023; il testo dell’accordo non è ancora disponibile.

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Eitan Moshe Biran – Vicenda Funivia del Mottarone

Comunicato del difensore

In relazione alle notizie pubblicate quest’oggi dagli organi di stampa, confermo che in occasione della udienza preliminare di domani a Verbania, revocherò la costituzione di parte civile di Eitan nei confronti di tutti gli imputati, in quanto – come auspicato nelle settimane scorse – si è arrivati alla definizione di accordi transattivi che coinvolgono tutte le parti in causa, persone fisiche e giuridiche.

Sono molto contento di questo risultato, che ci soddisfa pienamente. Un eccellente risultato che è stato possibile raggiungere grazie all’encomiabile lavoro svolto da tutti gli attori in campo, dagli organi della Tutela (il Giudice dott.ssa Fenucci ed il Tutore Avv. Andrea Cascio) al Collega Enzo Aldo Tino, che ha gestito ogni aspetto risarcitorio in discussione con le parti processuali.

Reputo doveroso menzionare anche il grande lavoro svolto dai Colleghi che assistono gli imputati, così come Leitner e Reale Mutua, che hanno offerto un contributo importante per garantire un futuro sereno – sotto un profilo economico – ad Eitan.

Ogni professionista che, a vario titolo, in questa fase è stato coinvolto nella vicenda processuale, pur nel rispetto del proprio ruolo, ha doverosamente anteposto l’interesse del bambino a restare fuori dal processo ed allontanarsi dal clamore mediatico, alle logiche difensive processuali, che avrebbero comportato tempi fisiologicamente più lunghi.

Eitan doveva uscire il più velocemente possibile da questa vicenda, e così è stato; indubbiamente nessun risarcimento potrà mai restituire al bambino ciò che gli è stato tolto a fronte di questa immane tragedia, ma d’ora in avanti, circondato dall’affetto di tutti i parenti e degli amici, Eitan potrà concentrarsi soltanto sul proprio cammino di vita, restando lontano dalle aule di giustizia, provando a chiudere questa dolorosissima parentesi della sua vita, guardando al futuro con la spensieratezza e la serenità che non devono mai mancare nell’infanzia di un bambino.

Fabrizio Ventimiglia, Studio Legale Ventimiglia

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Foto: Luigi Augusto Perolfi